Tassa circolazione auto d’epoca.

Veicoli storici e veicoli di interesse storico

Veicoli storici
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, della legge n. 342 del 21/11/2000, gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal trentesimo anno dalla data di costruzione (ad esempio, un veicolo costruito il 14 febbraio 1980 sarà considerato storico dall’anno di imposta 2010). Esso è soggetto al pagamento della tassa fissa di euro 31.24 se autoveicolo, di 12.50 se motoveicolo.
Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato, salvo il caso in cui il contribuente sia in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare alcuna istanza all’ente.

Veicoli di interesse storico
Gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che abbiano compiuto vent’anni dalla data di prima immatricolazione o costruzione possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Si considerano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed i veicoli i quali, pur non appartenenti alle categorie precedenti, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume (art. 63, comma 2, legge n. 342 del 21/11/2000).
A differenza dei veicoli storici (trentennali), il beneficio non spetta automaticamente, ma è necessario che:
a. il modello del motoveicolo sia compreso nelle liste F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) o sia fornito di attestato di storicità F.M.I. o A.S.I.;
b. l’autoveicolo disponga di attestato di storicità A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano).
La disciplina sopra riportata, sia per i veicoli ultraventennali che ultratrentennali, non si applica ai veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell’esercizio di un’attività di impresa o di arte o professione. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida, gli autocarri e gli autobus.
Sia i veicoli storici che quelli di interesse storico, sono assoggettati, in caso di utilizzazione su strade pubbliche, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di 31,24 euro per gli autoveicoli e di 12,50 euro per i motoveicoli.
Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché prima della messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche ed ha validità per l’intero anno solare in corso (fino al 31 dicembre).

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